Descrizione

Alcune violazioni previste della normativa vigente comportano l'applicazione oltre che di una sanzione pecuniaria anche di una sanzione accessoria che può comportare conseguenze dirette sul veicolo utilizzato. L'organo che contesta la violazione redigerà infatti due atti: uno riguardante la sanzione pecuniaria e uno relativo al verbale di fermo amministrativo previsto dall’art. 214 CdS o sequestro amministrativo del veicolo previsto dall’art. 213 CdS.
Il fermo amministrativo è previsto, a titolo di esempio, nei seguenti casi:
- Il ciclomotore non rispetta i vincoli disposti dal Codice della Strada Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 52
- si esegue un’esercitazione di guida senza istruttore provvisto di patente di guida valida (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 122
- il conducente di un ciclomotore o motociclo non rispetta le norme comportamentali previste dal Codice della Strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 170)
- il conducente circola con patente sospesa a tempo determinato (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 214)
- il conducente sta violando la normativa sul trasporto di cose (Legge 06/06/1974, n. 298, art. 26 e art. 46)
il sequestro è previsto, a titolo di esempio, nel seguente caso:
- il veicolo circolante è sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, art. 193).
Il fermo o il sequestro amministrativo avvengono concretamente con la presa in custodia del veicolo da parte di un soggetto con i requisiti necessari o con il prelievo e l'affidamento a una depositeria convenzionata e decretata dalla Prefettura di Piacenza.
Approfondimenti
Il fermo o il sequestro amministrativo prevedono l’affidamento del veicolo al proprietario, al conducente o a un altro obbligato in solido previsto dall’art. 196 CdS con custodia in un luogo non sottoposto al pubblico passaggio ma verificabile dalla pubblica autorità. Il custode deve provvedere al trasporto del veicolo in condizione di sicurezza per la circolazione stradale.
In caso di rifiuto alla custodia questa comporta la sospensione della patente di guida ai sensi del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 213 in caso di sequestro e art. 214 in caso di fermo.
Il custode potrà in ogni momento richiedere il cambio del luogo di custodia
Se il veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo non può essere affidato ad un custode o non è presente sul posto al momento dell’accertamento della violazione, la custodia sarò dalla depositeria convenzionata decretata dalla Prefettura di Piacenza.
Le spese o il recupero del veicolo sono sempre a carico del proprietario o del trasgressore.